LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Quinta sezione penale 
 
    Composta da: 
      Dott. MARIA VESSICHELLI - Presidente - Ordinanza n. 3333 
      Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - UP - 16/10 - 10/11/2014 
      Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - R.G.N. 49905/2013 
      Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere Relatore 
      Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere 
    ha pronunciato la seguente: 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso presentato da: 
        CHIARION CASONI ROBERTO, n. il 09/06/1964 avverso la sentenza
n. 4496/2012 della Corte di appello di Milano del 16/01/2013; 
    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
    udita nella pubblica udienza del 16/10/2014 la  relazione  svolta
dal Consigliere Dott. Angelo Caputo; 
    uditi altresi' nella medesima udienza: il  Sostituto  Procuratore
generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.  G.
Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  per  la  parte
civile Consob, l'avv. E. Di Lazzaro, che ha concluso per  il  rigetto
del ricorso e per l'inammissibilita' della questione di  legittimita'
costituzionale; per il ricorrente, l'avv. R. Olivo, che ha  insistito
per la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  649  cod.
proc. pen.  in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma  Cost.,  in
relazione all'art. 4 prot. 7 della  Cedu  e  per  l'accoglimento  dei
motivi di ricorso con  l'annullamento  senza  rinvio  della  sentenza
impugnata; 
    rilevato che, all'udienza del  16/10/2014,  la  deliberazione  e'
stata  differita  ex  art.  615  cod.  proc.  pen.  all'udienza   del
10/11/2014. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con sentenza deliberata in data 20/12/2011,  il  Tribunale  di
Milano aveva dichiarato Roberto Chiarion Casoni colpevole del reato -
commesso in data antecedente  e  prossima  al  23/01/2006  -  di  cui
all'art. 184, comma 1, lett. b),  d.lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58
(Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  febbraio
1996, n. 52: d'ora in poi, TUF),  perche',  essendo  in  possesso  di
informazioni privilegiate in  ragione  dell'esercizio  dell'attivita'
lavorativa o professionale di analista  finanziario  presso  la  sede
londinese  di  Citigroup  Global  Markets   Ltd.,   comunicava   tali
informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro  o
professione; segnatamente, a conoscenza dell'imminente  pubblicazione
da parte di Citigroup di una ricerca dello stesso Casoni  redatta  su
Banca Italease, contenente una raccomandazione  "buy"  e  un  "target
price" delle azioni Italease, quotate sul MTA di Milano, pari ad euro
39 (ovvero sensibilmente superiore al prezzo di mercato, pari ad euro
26,73 nella seduta MTA del 23/01/2006), comunicava tali Informazioni,
al di fuori del normale esercizio del lavoro e violando le regole  dl
riservatezza  della  stessa  Citigroup   in   materia   di   ricerche
finanziarie, a sette  operatori  di  mercato.  L'imputato  era  stato
condannato, con la sospensione condizionale della pena, a un anno  di
reclusione e a 50.000 euro di multa e alle pene  accessorie,  nonche'
al risarcimento dei danni, liquidati in euro 100.000, in favore della
parte civile Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa  (d'ora
in poi, Consob). 
    2. Con sentenza  deliberata  in  data  16/01/2013,  la  Corte  di
appello di Milano ha concesso all'imputato  il  beneficio  della  non
menzione della condanna, confermando nel resto la sentenza  di  primo
grado. 
    3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello  di  Milano
ha  proposto  ricorso  per  cassazione,  nell'interesse  di   Roberto
Chiarion Casoni, il difensore  avv.  R.  Olivo,  articolando  quattro
motivi. Il primo motivo denuncia inosservanza delle norme processuali
e vizio di motivazione in riferimento al rigetto delle  eccezioni  di
cui alle ordinanze del Tribunale di Milano del  15/03/2011  (relativa
alla dedotta inutilizzabilita' delle dichiarazioni rilasciate in sede
di  audizione  dinanzi  alla  Consob  da  varie   persone   e   delle
registrazioni effettuate da Citigroup delle conversazioni  intercorse
tra i soggetti coinvolti) e  del  20/09/2011  (relativa  alla  revoca
dell'ammissione di alcuni testimoni della difesa). Il secondo  motivo
denuncia inosservanza e/o erronea applicazione della legge  penale  e
vizio di motivazione  in  relazione  alla  sussistenza  dell'elemento
oggettivo del reato di cui all'art. 184 TUF. Il terzo motivo denuncia
vizio  di  motivazione  in   relazione   all'asserita   comunicazione
dell'imminente pubblicazione della ricerca su Banca Italease  e  alla
sussistenza,  con  riguardo  alla  stessa,  dei  presupposti  di  cui
all'art. 181 TUF. Il quarto motivo denuncia vizio di  motivazione  in
relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 
    4. Ribadendo le conclusioni di una precedente memoria, la  difesa
della parte civile Consob ha  depositato,  in  data  08/10/2014,  una
memoria con la  quale  ha  chiesto  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile o sia comunque rigettato. La  parte  civile,  oltre  ad
evidenziare il mancato decorso del termine di prescrizione del reato,
ha esaminato il tema della compatibilita' della  disciplina  italiana
rispetto all'art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu  alla  luce  della
sentenza della Corte EDU, sez.  II,  04/03/2014,  Grande  Stevens  ed
altri: richiamata, anche sulla base della giurisprudenza della  Corte
di giustizia dell'Unione europea, la disciplina di cui  all'art.  14,
par. 1, della  Direttiva  2003/6/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 28 gennaio 2003  e  quella  piu'  recente  dettata  dal
Regolamento UE n. 596/2014, la memoria  esclude  l'operativita',  nel
caso in esame, del parametro di  costituzionalita'  di  cui  all'art.
117, primo comma, Cost., in considerazione del principio  di  stretta
legalita' formale sancito in materia  penale  dall'art.  25,  secondo
comma, Cost. (che implica una nozione  formate  di  reato,  dovendosi
considerare reato solo cio' che e' previsto dalla legge come tale)  e
del principio di obbligatorieta' dell'azione penale di  cui  all'art.
112 Cost., posto che il passaggio in  giudicato  della  sentenza  che
definisce  il  giudizio  sulle  sanzioni  amministrative  verrebbe  a
paralizzare la prosecuzione obbligatoria dell'azione penale da  parte
del P.M. nel presente processo. 
    5. Con note  di  udienza  depositate  il  15/10/2014,  la  difesa
dell'imputato ha prodotto la sentenza della Corte di appello di  Roma
deliberata il 07/11/2011 che ha rigettato l'opposizione  proposta  da
Roberto Chiarion Casoni avverso la delibera della  Consob  che  aveva
applicato la sanzione pecuniaria per la violazione dell'art.  187-bis
TUF; la sentenza prodotta reca l'attestazione in data 28/03/2014  con
la quale il cancelliere certifica che avverso la sentenza stessa  non
risulta proposto ricorso per cassazione. Conclude la difesa chiedendo
in  via  preliminare  l'annullamento  senza  rinvio  della   sentenza
impugnata e, in subordine, eccependo, anche sulla base  di  una  nota
scritta depositata  in  pari  data,  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 649 cod. proc. pen.  in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost., in relazione all'art. 4 prot. 7 della Cedu. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Sono rilevanti e non manifestamente infondate: 
      a)  in   via   principale:   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, per violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, in relazione  all'art.  4  del  Protocollo  n.  7  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle
Liberta'  fondamentali,  dell'art.  187-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico  delle  disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8
e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) nella parte in  cui  prevede
«Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziche'
«Salvo che il fatto costituisca reato»; 
      b)  in  via   subordinata:   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, per violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, in relazione  all'art.  4  del  Protocollo  n.  7  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  Diritti  dell'Uomo  e  delle
Liberta' fondamentali, dell'art. 649 del codice di  procedura  penale
nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina  del
divieto di un secondo giudizio al caso in cui  l'imputato  sia  stato
giudicato, con provvedimento  irrevocabile,  per  il  medesimo  fatto
nell'ambito di un procedimento amministrativo per  l'applicazione  di
una sanzione alla quale debba riconoscersi  natura  penale  ai  sensi
della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo  e  delle
Liberta' fondamentali e dei relativi Protocolli. 
    2. Entrambe le questioni sono rilevanti nel presente giudizio. 
    2.1. All'esito della delibazione dei motivi di  ricorso  e  delle
richieste avanzate dalla difesa del ricorrente,  rileva  il  Collegio
che risulta pregiudiziale l'esame della eccepita  violazione  del  ne
bis in idem. Al riguardo, non e' di  ostacolo  alla  rilevanza  delle
questioni la circostanza che detta violazione sia stata  dedotta  per
la prima volta dinanzi a questa Corte. Pur consapevole dell'esistenza
di un difforme indirizzo (Sez. 4, n.  35831  del  27/06/2013  -  dep.
30/08/2013, Maini, Rv. 256883; Sez. 5, n. 5099 del 11/12/2012 -  dep.
31/01/2013, Bisconti, Rv. 254654; Sez. 2, n, 2662  del  15/10/2013  -
dep. 21/01/2014, Galiano, Rv. 258593), il Collegio ritiene  di  dover
aderire all'orientamento, che, come si  vedra',  ha  gia'  incontrato
l'avallo delle Sezioni unite, secondo cui e' deducibile nel  giudizio
di cassazione la preclusione derivante dal  giudicato  formatosi  sul
medesimo fatto, fermo restando l'onere del ricorrente di allegare  la
sentenza irrevocabile che la determina, atteso che la violazione  del
divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo, che, In
quanto tale, consente al giudice dl  legittimita'  l'accertamento  dl
fatto dei relativi presupposti (Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012  dep.
12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 254279; conformi: Sez. 6, n. 44632  del
31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Pironti, Rv. 257809; Sez. 6,  n.  14991
del 30/01/2013 - dep. 02/04/2013, Barbato e altri, Rv.  256221;  Sez.
1, n. 26827 del 05/05/2011 - dep. 08/07/2011,  P.C.  e  Santoro,  Rv.
250796; Sez. 6, n. 44484 del 30/09/2009 - dep.  19/11/2009,  P.,  Rv.
244856). Ne', alla luce  di  quanto  si  dira',  la  decisione  della
questione comporta la necessita' di accertamenti di  fatto,  ipotesi,
questa, nella quale la stessa questione dovrebbe essere  proposta  ai
giudice  dell'esecuzione  (Sez.  5,  n.  1131  del  29/11/2012   dep.
09/01/2013, Siano, Rv. 254837): qualora, infatti, come  nel  caso  di
specie, «la fattispecie non proponga alcun  (ulteriore)  accertamento
di merito e sia,  invece,  definitivamente  definibile  alla  stregua
della sola documentazione prodotta ed acquisita agli atti,  non  v'e'
ragione alcuna perche' il giudice di legittimita' non sia  investito,
con poteri definitori, di una questione - sostanzialmente rinviandola
al giudice della esecuzione - che ha, invece, il dovere di proporsi e
rilevare, ponendosi la preclusione di cui all'art.  649  c.p.p.  come
impeditiva della possibilita' di (ulteriormente) rendere  statuizioni
decisorie» (Sez. U, n. 15983 del 11/04/2006 - dep.  10/05/2006,  Sepe
ed altro). 
    Ricorre questa ipotesi,  come  si  e'  anticipato,  nel  caso  di
specie, posto che l'identita' del fatto imputato  al  ricorrente  nel
presente  procedimento  rispetto  a  quello   ascrittogli   in   sede
amministrativa risulta univocamente - e senza necessita' di ulteriori
accertamenti preclusi a questa Corte di legittimita' - dalla sentenza
della Corte di appello di Roma acquisita (recante  l'attestazione  in
data   28/03/2014   gia'   richiamata):   la   sentenza   da'    atto
dell'applicazione a Roberto Chiarion Casoni della sanzione pecuniaria
di euro 350.000,00, oltre  che  della  sanzione  accessoria  ex  art.
187-quater, comma 1, TUF per  la  durata  di  dodici  mesi,  avendolo
ritenuto responsabile della violazione dell'art.  187-bis,  comma  1,
TUF, perche', quale analista di ricerca operante presso  la  sede  di
Londra di Citigroup, comunicava tra il 13/01/2006 e il 23/01/2006, al
di fuori del normale esercizio  del  lavoro,  a  sette  operatori  di
mercato   l'informazione    privilegiata    relativa    all'imminente
pubblicazione, da parte di Citigroup, di una ricerca di mercato dello
stesso  Chiarion  Casoni  predisposta  su   Banca   Release   s,p.a.,
contenente una  raccomandazione  di  acquisto  per  un  target  price
significativamente  superiore  al  prezzo  di  mercato   del   titolo
azionario della stessa societa'. Alla  luce  di  quanto  rilevato  al
punto 1 del Ritenuto in fatto, risulta univocamente  l'identita'  del
fatto contestato in sede penale e di quello definitivamente accertato
in sede amministrativa. 
    2.2. Deve altresi' rilevarsi che il fatto oggetto di  imputazione
risulta commesso nella vigenza della disciplina di  cui  all'art.  39
della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  sicche'  non  e'  decorso  il
termine di legge per la prescrizione del reato. 
    2.3. La questione sollevata in via principale  e'  rilevante  nel
presente giudizio, in quanto, qualora fosse accolta, l'applicabilita'
della norma "manipolata" dal Giudice delle leggi farebbe  venir  meno
il  presupposto  del  ne  bis  in  idem.  Non  e'  di   ostacolo   al
riconoscimento  della  rilevanza  della  questione  l'irrevocabilita'
della pronuncia che ha rigettato l'opposizione dell'imputato  avverso
l'applicazione della sanzione amministrativa da parte  della  Consob.
Per  un   verso,   infatti,   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale  della  base  legale  della  sanzione   amministrativa
pecuniaria irrogata all'imputato ex art. 187-bis  TUF  determinerebbe
l'applicazione dell'art. 30, quarto comma,  della  legge  n.  87  del
1953, con la conseguente  adozione,  da  parte  della  Consob,  delle
necessarie determinazioni; l'applicazione dell'art. 30, quarto comma,
cit. In caso di accoglimento della  questione,  sarebbe  imposta,  ad
avviso   del    Collegio,    dal    riconoscimento    della    natura
"sostanzialmente"  penale  della  sanzione  irrogata  dalla   Consob,
sicche' l'interpretazione dell'art. 30 cit. orientata alla disciplina
convenzionale alla  luce  della  giurisprudenza  della  Corte  Edu  -
interpretazione non preclusa dal tenore letterale della disposizione,
ne' dalla ratio di  ampia  tutela  dell'individuo  rispetto  a  norme
punitive dichiarate incostituzionali  -  conduce  a  ricostruirne  la
sfera applicativa in termini tali da includere in essa  la  norma  in
forza della quale e' stata inflitta  all'imputato  la  sanzione  solo
"formalmente" amministrativa, secondo i dettami della Cedu cosi' come
interpretati dalla Corte di Strasburgo. Per  altro  verso,  viene  in
rilievo il  peculiare  atteggiarsi,  nella  materia  degli  abusi  di
mercato, del rapporto tra procedimento penale e procedimento relativo
all'applicazione della sanzione amministrativa e, in particolare,  il
"collegamento" tra gli esiti dei due procedimenti stabilito dall'art.
187-terdecies TUF. Al riguardo, mette conto osservare che pur facendo
espresso riferimento la disposizione  appena  richiamata  all'ipotesi
(senz'altro  statisticamente  piu'  frequente)  in  cui  la  sanzione
amministrativa pecuniaria sia gia' stata applicata e, dunque, la pena
pecuniaria (cosi' come la sanzione pecuniaria  dipendente  da  reato)
debba essere limitata, in sede  di  esazione,  alla  parte  eccedente
quella riscossa dall'autorita'  amministrativa,  deve  ritenersi,  in
accordo  con  molteplici   voci   dottrinali,   che   il   meccanismo
"compensativo" ivi stabilito debba trovare applicazione anche  quando
la sequenza risulti  invertita.  Il  carattere,  dunque,  "blunivoco"
della disciplina limitativa degli effetti  del  cumulo  fa  si'  che,
nella specifica materia in esame, l'effetto proprio  dell'irrogazione
della pena pecuniaria o  della  sanzione  amministrativa  continui  a
dispiegarsi, pur  dopo  il  passaggio  in  giudicato  della  relativa
pronuncia  applicativa,  in  relazione   alla   "seconda"   sanzione,
determinando, di quest'ultima, il concreto ammontare. Con riguardo  a
casi  analoghi  a  quello  di   specie,   dunque,   l'irrevocabilita'
dell'applicazione  della  sanzione  amministrativa   pecuniaria   non
circoscrive la sfera di incidenza dei relativi  effetti  tipici  alla
sua esecuzione, in quanto tali effetti sono destinati  a  proiettarsi
sulla concreta  determinazione  del  quantum  della  pena  pecuniaria
definitivamente  accertata  all'esito  del  procedimento  penale:  di
conseguenza, in casi del genere, la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  della  base  legale  della  sanzione   amministrativa
pecuniaria irrogata all'imputato ex art. 187-bis TUF determinerebbe -
in forza dell'applicazione dell'art. 30, quarto comma, della legge n.
87 del 1953, come sopra evidenziata - la possibile esazione  in  toto
della  multa,  il  che  conferma  l'inerenza   della   questione   di
legittimita' costituzionale e, quindi, della norma impugnata rispetto
alla regiudicanda all'esame di questa Corte. 
    2.4. Anche la questione sollevata in via subordinata e' rilevante
nel presente giudizio, posto che, in caso di  accoglimento  di  essa,
questa Corte potrebbe definire il giudizio sulla base  dell'art.  649
cod. proc.  pen.  cosi'  come  manipolato  dalla  pronuncia  additiva
richiesta. 
    2.5. In relazione alle due norme oggetto delle questioni proposte
non sono praticabili interpretazioni costituzionalmente orientate. 
    L'inciso di apertura dell'art. 187-bis, comma  1,  TUF  non  puo'
essere interpretato in senso  diverso  dalla  previsione  del  cumulo
della sanzione penale e di quella  amministrativa:  oltre  al  tenore
letterale dell'incipit, depone  nel  senso  indicato  la  complessiva
disciplina delineata dal Titolo I-bis del TUF e, in  particolare,  il
meccanismo "compensativo" gia' richiamato (art. 187-terdecies)  e  la
previsione dell'autonomia del procedimento amministrativo in pendenza
di quello penale (art. 187-duodecies), l'uno  e  l'altra  compatibili
solo con il concorso delle due sanzioni. 
    Anche  l'art.  649   cod.   proc.   pen.   non   si   presta   ad
un'interpretazione  conforme  nella   prospettiva   della   questione
proposta in via subordinata. Il divieto di un secondo giudizio  e  la
disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 649 cod. proc. pen. si
pongono all'interno di un sistema - quello delineato  dal  codice  di
rito - che appresta una serie  di  strumenti  volti  a  prevenire  lo
svolgimento di piu' procedimenti per il medesimo fatto (la disciplina
dei conflitti positivi di competenza ex artt. 28 ss. cod. proc.  pen.
, nonche' quella dei  contrasti  positivi  tra  uffici  del  pubblico
ministero ex art. 54-bis cod. proc. pen.) o a porvi rimedio  in  sede
esecutiva quando i piu' procedimenti  hanno  dato  luogo  a  sentenze
irrevocabili di condanna (la disciplina  di  cui  all'art.  669  cod.
proc. pen.): come ha rilevato questa Corte,  l'art.  649  cod.  proc.
pen., al pari delle norme sui  conflitti  positivi  di  competenza  e
dell'art. 669 cod. proc. pen., costituisce espressione  del  generale
principio di ne bis in idem, che tende ad evitare che per  lo  stesso
fatto-reato  si  svolgano  piu'  procedimenti  e  si  emettano   piu'
provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendente  dall'altro,
e a porre rimedio alle violazioni del principio stesso  (Sez.  5,  n.
1919 del 10/07/1995 - dep. 02/10/1995,  Pandolfo,  Rv.  202653).  Gli
strumenti  preventivi  e  riparatori   che   compongono   il   quadro
sistematico all'interno del quale si colloca  la  disciplina  di  cui
all'art.  649  cod.  proc.  pen.  presuppongono   tutti   la   comune
riferibilita'  dei  piu'   procedimenti   per   il   medesimo   fatto
all'autorita' giudiziaria penale: e' dunque tale quadro  sistematico,
in uno con la considerazione del tenore letterale della  disposizione
codicistica, che preclude un'interpretazione di quest'ultima  che  ne
estenda l'ambito applicativo a sanzioni irrogate  l'una  dal  giudice
penale, l'altra da un'autorita' amministrativa. 
    3. Le questioni proposte non sono manifestamente infondate. 
    3.1. La violazione del parametro convenzionale interposto di  cui
all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla  Cedu  e,  per  il  suo  tramite,
dell'art. 117, primo comma, Cost. si ricollega  alla  sentenza  della
Corte EDU, sez. II, 04/03/2014, Grande  Stevens  ed  altri  (divenuta
irrevocabile  il  07/07/2014).  Richiamati  gli  scopi  della  Consob
(«assicurare  la  tutela  degli   investitori   e   l'efficacia,   la
trasparenza e lo sviluppo  dei  mercati  borsistici»),  la  Corte  di
Strasburgo ritiene  che  le  sanzioni  pecuniarie  da  essa  inflitte
«mirassero essenzialmente a punire per impedire la recidiva», sicche'
erano basate «su norme che perseguivano uno scopo preventivo,  ovvero
dissuadere gli interessati dal ricominciare, e repressivo, in  quanto
sanzionavano una irregolarita'» e, diversamente da  quanto  sostenuto
dal Governo italiano, non si prefiggevano unicamente di  riparare  un
danno di natura finanziaria; inoltre,  «le  sanzioni  erano  inflitte
dalla Consob in funzione della gravita' della condotta ascritta e non
del danno provocato  agli  investitori»  (par.  96).  Ricostruita  la
disciplina sanzionatoria amministrativa prevista dal TUF e dato  atto
che, nel caso di specie, le sanzioni non erano  state  applicate  nel
loro  ammontare  massimo,  la  sentenza  Grande  Stevens  sottolinea,
richiamando la propria giurisprudenza, che «il carattere penale di un
procedimento e' subordinato al grado di gravita'  della  sanzione  di
cui e' a priori passibile la persona interessata (...),  e  non  alla
gravita' della sanzione alla  fine  inflitta»  (par.  98),  giungendo
cosi' alla conclusione che «le sanzioni in causa  rientrino,  per  la
loro severita', nell'ambito della materia penale» (par. 99). 
    Muovendo dal riconoscimento della riconducibilita' nella  materia
penale della sanzione inflitta dalla Consob in relazione all'illecito
di cui all'art. 187-ter TUF, la Corte EDU mette in  luce  la  portata
del principio convenzionale del ne  bis  in  idem  sotto  un  duplice
profilo: la Corte precisa, infatti, che, per un verso, «(l)a garanzia
sancita all'art. 4 del Protocollo n. 7 entra in  gioco  quando  viene
avviato  un  nuovo  procedimento  e  la   precedente   decisione   di
assoluzione o di condanna e' gia' passata in giudicato» (par. 220)  e
che, per altro verso, «la questione da  definire  non  e'  quella  di
stabilire se gli elementi costitutivi degli illeciti  previsti  dagli
articoli 187-ter e 185 punto 1 del decreto legislativo n. 58 del 1998
siano o meno identici, ma se i fatti ascritti al  ricorrenti  dinanzi
alla Consob e dinanzi ai giudici penali  fossero  riconducibili  alla
stessa condotta» (par. 224). Risolte in termini positivi le verifiche
relative  alla  sussistenza  dei  presupposti  di  operativita'   del
principio convenzionale, la Corte EDU conclude,  all'unanimita',  nel
senso della violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7. 
    3.2. La Corte Edu ha dunque rilevato  l'incompatibilita'  con  il
divieto convenzionale di bis in idem del regime del "doppio  binario"
sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per gli  abusi  di
mercato. La conclusione non puo'  essere  ridimensionata,  nella  sua
portata, sulla base della  circostanza  che  la  pronuncia  in  esame
risulta adottata da una sezione  semplice  della  Corte  europea.  Al
riguardo, infatti, ritiene questa Corte decisivo il  rilievo  che  la
pronuncia fa leva su due solidi orientamenti della giurisprudenza  di
Strasburgo: quanto al  riconoscimento  della  natura  sostanzialmente
penale della sanzione amministrativa comminata dal TUF per gli  abusi
di  mercato,   la   sentenza   Grande   Stevens   valorizza   criteri
interpretativi (i cc.dd. "criteri di Engel")  largamente  consolidati
nella giurisprudenza  convenzionale;  anche  l'approccio  che,  nello
scrutinio dell'identita' del fatto, fa leva su  un  accertamento  "in
concreto" e non  sulla  disamina  degli  elementi  costitutivi  delle
fattispecie astratte puo'  dirsi  (almeno  a  far  tempo  dall'ultimo
quinquennio)  ormai  consolidato  nella  giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo. A  quest'ultimo  proposito,  peraltro,
puo' aggiungersi che mentre la sentenza Grande Stevens riguardava una
fattispecie concreta di manipolazione  del  mercato  (e,  dunque,  il
rapporto tra le sanzioni -  penali  e  "amministrative"  -  comminate
dall'art. 185 e dall'art. 187-ter TUF), la vicenda in esame  riguarda
un fatto di abuso di informazioni privilegiate,  le  cui  fattispecie
legali - gli artt. 184 e 187-bis TUF  -  risultano  anche  sul  piano
astratto largamente sovrapponibili. 
    Non contraddice il giudizio di non manifesta  infondatezza  delle
questioni proposte il rilievo che la sentenza Grande Stevens  non  ha
indicato misure di carattere generale che lo Stato italiano  dovrebbe
adottare ex art. 46  Cedu  (par.  235):  la  pronuncia,  infatti,  ha
comunque accertato una violazione del principio del ne bis  in  idem,
ossia  un'incompatibilita'  -  tra   sanzione   penale   e   sanzione
amministrativa comminate dal TUF - di tipo sistemico,  rilevando  una
situazione interna di contrarieta' alla Convenzione  derivante  dalla
normativa in questione, ossia dal  cumulo,  per  il  medesimo  fatto,
delle due sanzioni: eloquente, in tal senso,  e'  l'affermazione  che
sottolinea  come  «le  sanzioni  pecuniarie  inflitte  ai  ricorrenti
abbiano carattere penale, di modo che il profilo penale dell'art. 6 §
1 sia applicabile nei caso di specie» (par. 101). 
    Sotto questo profilo, la  sentenza  Grande  Stevens  si  presenta
affine alla sentenza della Grande Camera 17 settembre 2009,  Scoppola
contro Italia, sicche', per  riprendere  i  rilievi  formulati  dalla
sentenza n.  210  del  2013  della  Corte  costituzionale  (che  alla
sentenza Scoppola faceva riferimento), il «contenuto rilevante» della
pronuncia della Corte Edu «ha una portata piu' ampia di  quella  che,
per quanto concerne specificamente la violazione riscontrata,  emerge
dal dispositivo»: in questa  prospettiva,  posto  che  «le  modalita'
attraverso le quali lo Stato membro si adegua con misure  strutturali
alle sentenze della Corte di Strasburgo non sempre sono  puntualmente
determinate nel loro contenuto  da  tali  pronunce,  ma  ben  possono
essere individuate con un ragionevole margine di apprezzamento»,  non
e' necessario, sottolinea ancora la sentenza n. 210 del 2013, che «le
sentenze  della  Corte  EDU  specifichino  le  "misure  generali"  da
adottare per ritenere che esse, pur discrezionalmente  configurabili,
costituiscono comunque una necessaria  conseguenza  della  violazione
strutturale della CEDU da parte della legge nazionale». 
    Individuato, dunque,  il  «contenuto  rilevante»  della  sentenza
Grande Stevens nel riconoscimento della natura sostanzialmente penale
delle sanzioni applicate dalla Consob in materia di abusi di  mercato
e nella conseguente incompatibilita' con il principio del ne  bis  in
idem di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7  del  regime  del  "doppio
binario" sanzionatorio previsto dalla legislazione italiana per detti
illeciti, e'  necessario  mettere  in  luce  una  differenza  tra  le
violazioni strutturali riscontrate dalle due pronunce della Corte  di
Strasburgo: nella vicenda Scoppola, infatti, veniva  in  rilievo  una
singola norma contraria alla CEDU, laddove, nel  caso  in  esame,  e'
l'applicabilita' cumulativa in  relazione  al  medesimo  fatto  delle
sanzioni previste dalle due  norme  (art.  184  e  187-bis  TUF,  per
riferirsi al caso oggi in esame) a violare, secondo la Corte  europea
dei diritti dell'uomo, il divieto di bis in  idem,  sicche'  e'  tale
"risultato" che, determinando la lesione del parametro interposto  e,
quindi,  della  norma  costituzionale,  deve  essere   normativamente
escluso. Il problema  di  costituzionalita'  posto  dalla  violazione
strutturale accertata dalla Corte Edu trova soluzione, secondo questa
Corte, nelle questioni di legittimita' costituzionale prospettate, il
cui rapporto di subordinazione sara' di seguito esaminato. 
    3.3. Ne' la violazione dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 Cedu,  puo'  essere  esclusa
sulla base del principio di  stretta  legalita'  formale  sancito  in
materia penale dall'art. 25 Cost. e del principio di  obbligatorieta'
dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. cui ha fatto riferimento
la  difesa  della  parte  civile  Consob.  Detti  principi  sarebbero
destinati ad operare come una sorta di generalizzata  preclusione  al
"recepimento", nell'ordinamento interno, della  riconducibilita'  nel
genus della sanzione penale, cosi'  come  delineato  dalla  Cedu,  di
sanzioni formalmente non qualificate come tali; una  preclusione  del
genere, tuttavia, non e' in linea, ad avviso  del  Collegio,  con  la
giurisprudenza costituzionale che, sulla  base  della  giurisprudenza
della Corte Edu, formatasi in particolare sull'interpretazione  degli
artt. 6 e  7  Cedu,  ha  richiamato  il  principio  desumibile  anche
dall'art. 25, secondo comma, Cost. - secondo cui «tutte le misure  di
carattere punitivo-afflittivo devono essere  soggette  alla  medesima
disciplina della sanzione penale in senso stretto» (sentenza  n.  196
del 2010). 
    Vero e', come si' avra' modo di mettere in luce piu'  oltre,  che
la titolarita', sul terreno degli abusi di  mercato,  dell'iniziativa
dei procedimenti destinati all'applicazione della sanzione  penale  e
di  quella  amministrativa  pertiene,  rispettivamente,  al  pubblico
ministero e all'autorita' amministrativa e che  da  questo  peculiare
atteggiarsi della duplicazione dei procedimenti per il medesimo fatto
discendono  rilevanti  conseguenze  sistematiche:  tali  conseguenze,
tuttavia, se possono contribuire ad orientare l'individuazione  della
soluzione del problema di costituzionalita' in esame, non  consentono
di  escludere  il  vulnus  individuato  dalla  Corte   Edu,   dovendo
l'ordinamento interno (fermo il "margine di apprezzamento" nazionale,
sul quale pure si  tornera'  infra)  apprestare  soluzioni  idonee  a
rimuovere la violazione  strutturale  conseguente  alla  riconosciuta
natura "penale" delle sanzioni amministrative in  tema  di  abusi  di
mercato. Un vulnus,  quello  messo  in  luce  dalla  sentenza  Grande
Stevens, che, peraltro, era stato segnalato  in  dottrina  a  seguito
dell'introduzione del "doppio binario"  sanzionatorio.  Resta  dunque
confermata la non manifesta infondatezza delle questioni proposte. 
    4. Per una compiuta ricostruzione del quadro  normativo  (nonche'
per dar conto del rapporto di subordinazione prospettato con riguardo
alla seconda questione rispetto alla prima) e' necessario richiamare,
in estrema sintesi, la disciplina in  materia  di  abusi  di  mercato
stabilita dal diritto dell'Unione europea. 
    Sotto  un   primo   profilo,   deve   rilevarsi   che   l'assetto
sanzionatorio delineato  dal  legislatore  italiano  sulla  base  del
"doppio binario" non deriva da vincolanti disposizioni in  tal  senso
della normativa europea. Dirimente, al riguardo e' la  considerazione
dell'art. 14, comma  1,  della  Direttiva  2003/6/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 28  gennaio  2003,  ai  sensi  del  quale
«(f)atto salvo il diritto degli  Stati  membri  di  imporre  sanzioni
penali, gli Stati membri sono tenuti a  garantire,  conformemente  al
loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le  opportune
misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative
a carico  delle  persone  responsabili  del  mancato  rispetto  delle
disposizioni adottate in attuazione  della  presente  direttiva.  Gli
Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano  efficaci,
proporzionate e  dissuasive».  La  direttiva,  dunque,  individua  la
sanzione amministrativa quale risposta indicata in via  generale  per
gli abusi di mercato, fermi restando, per un  verso,  il  vincolo  di
risultato, che deve assicurare  la  previsione  di  misure  efficaci,
proporzionate e dissuasive, e, per altro verso, la possibilita' - non
l'obbligo - per il singolo Stato membro di comminare sanzioni  penali
per gli illeciti in questione, come evidenziato anche dalla Corte  di
giustizia, con la sentenza della  Terza  sezione  23/12/2009  Spector
Photo Group NV, Chris Van Raemdonk vs. Commissie  voor  het  Bank  -,
Finanzie en Assurantiewezen (CBFA) - C-45/08, ove si e' chiarito  che
«l'art. 14, n. 1, della direttiva 2003/6 non impone agli Stati membri
di prevedere sanzioni penali nei confronti degli autori di  abusi  di
informazioni privilegiate, ma si limita ad affermare che  tali  Stati
sono tenuti a garantire che "possano  essere  adottate  le  opportune
misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative
a carico  delle  persone  responsabili  del  mancato  rispetto  delle
disposizioni adottate in attuazione di [tale] direttiva", essendo gli
Stati membri, inoltre, tenuti a garantire  che  queste  misure  siano
"efficaci, proporzionate e dissuasive"» (par.  42).  Il  "cumulo"  di
sanzioni  amministrative  e  penali,  pur  non  imposto  dal  diritto
dell'Unione  europea,  e'  senz'altro  consentito   dalla   direttiva
2003/6/CE,  sicche'  la  possibile   interferenza   della   normativa
sanzionatoria degli abusi di mercato con il principio del ne  bis  in
idem si  ricollega  alla  stessa  disciplina  stabilita  dal  diritto
dell'Unione   europea:   Il   che,   se   certo   non   comporta   la
"neutralizzazione" del principio,  impone,  tuttavia,  all'interprete
una valutazione dei rimedi necessari a far  fronte  a  violazioni  di
tale principio che tengano conto anche delle  istanze  di  efficacia,
proporzionalita'  e  dissuasivita'   della   risposta   sanzionatoria
prescritte dal diritto dell'Unione europea. 
    E' questa l'indicazione che si ricava dalla giurisprudenza  della
Corte di giustizia. La sentenza della Grande Sezione della  Corte  di
giustizia  dell'Unione  europea  26/02/2013  Aklagarem  vs.   Akeberg
Fransson - C-617/10 (richiamata anche dalla Corte Edu nella  sentenza
Grande Stevens) ha infatti chiarito che «quando  un  giudice  di  uno
Stato membro sia chiamato a  verificare  la  conformita'  ai  diritti
fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che,
in una situazione in cui l'operato degli  Stati  membri  non  e'  del
tutto determinato dal diritto  dell'Unione,  attua  tale  diritto  ai
sensi dell'art. 51, paragrafo 1, della Carta, resta  consentito  alle
autorita' e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali  di
tutela dei diritti fondamentali, a patto che  tale  applicazione  non
comprometta  il  livello  di  tutela  previsto  dalla   Carta,   come
interpretata dalla Corte, ne' il primato, l'unita'  e  l'effettivita'
del diritto dell'Unione» (par. 29); richiamati i tre criteri in  base
ai quali occorre valutare, con riferimento al «principio del  ne  bis
in idem», la natura penale di  una  sanzione,  nel  caso  di  specie,
tributaria (i criteri della  qualificazione  giuridica  dell'illecito
nel diritto nazionale, della  natura  dell'illecito  e  della  natura
nonche' del grado di severita' della sanzione  in  cui  l'interessato
rischia  di  incorrere),  la  Grande  Sezione  ha  sottolineato   che
«(s)petta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tali  criteri,
se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni tributarie  e
penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il  profilo  degli
standard nazionali ai sensi del punto  29  della  presente  sentenza,
circostanza che potrebbe eventualmente  indurlo  a  considerare  tale
cumulo contrario a detti standard,  a  condizione  che  le  rimanenti
sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive» (par. 36). 
    Nella definizione, secondo il diritto dell'Unione europea,  della
portata del principio del ne bis in idem, la Corte di giustizia -  in
cio' distinguendosi dalla Corte Edu  -  fa  dunque  riferimento  alla
necessaria valutazione dell'adeguatezza  delle  "rimanenti"  sanzioni
rispetto ai gia' richiamati canoni di effettivita',  proporzionalita'
e dissuasivita': tale valutazione,  come  si  vedra'  nel  successivo
paragrafo, contribuisce, nel giudizio di questa Corte, ad individuare
come principale la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
187-bis, comma 1,  TUF  nel  senso  indicato.  Il  rilievo  giova  ad
evidenziare l'impraticabilita' di un'applicazione diretta,  nel  caso
di  specie,  dell'art.  50  della  Carta  dei  diritti   fondamentali
dell'Unione Europea: il differente approccio delle due Corti  europee
nella definizione della portata del principio  del  ne  bis  in  idem
impedisce che il principio delineato dal diritto dell'Unione  europea
(secondo l'interpretazione della Corte di giustizia)  possa  condurre
alla "inappilcazione" di norme interne sulla base di una  valutazione
della  sussistenza  dei  presupposti   del   bis   in   idem   svolta
esclusivamente nella prospettiva indicata dalla Corte EDU, laddove la
valutazione dell'esistenza di tali presupposti - anche  -  alla  luce
del diritto dell'Unione europea e  delle  indicazioni  offerte  dalla
Corte  di  Lussemburgo  e,  quindi,  sulla  base   della   necessaria
valorizzazione  dei  canoni  di  effettivita',   proporzionalita'   e
dissuasivita' della risposta sanzionatoria conduce alla  proposizione
della questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  187-bis,
comma 1, TUF, norma rispetto alla quale  questa  Corte  non  potrebbe
procedere alla "non applicazione", restando affidata  -  in  caso  di
accoglimento   della   questione   -   all'autorita'   amministrativa
l'adozione  dei  necessari  provvedimenti,  secondo  quanto   si   e'
segnalato sopra al par. 2.3. 
    Il quadro del diritto dell'Unione europea in materia di abusi  di
mercato, peraltro, ha conosciuto di recente profonde innovazioni.  Il
regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 aprile 2014, oltre a stabilire l'abrogazione  della  direttiva
2003/6/CE con effetto dal 03/07/2016, ha previsto la comminatoria  di
sanzioni amministrative per una serie  di  fattispecie  di  abusi  di
mercato (art. 30, comma 1), precisando che «gli Stati membri  possono
decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative
di cui al primo comma se le violazioni dl cui alle lettere a) o b) di
tale comma sono gia'  soggette  a  sanzioni  penali,  nel  rispettivo
diritto  nazionale  entro  il  3  luglio  2016».  La  disciplina  del
regolamento si salda con quella dettata  dalla  direttiva  2014/57/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (che dovra'
essere recepita entro il 03/07/2016), la cui impostazione di fondo e'
volta, in sintesi, a "capovolgere" il rapporto tra sanzione penale  e
sanzione  amministrativa  delineato  dalla  direttiva  del  2003:  le
principali fattispecie di abuso di mercato, almeno nei casi  gravi  e
qualora siano commesse con dolo, devono essere sanzionate a titolo di
reato (artt. 3 ss.) e  le  relative  sanzioni  penali  devono  essere
effettive, proporzionate e dissuasive (art. 7), mentre «gli  obblighi
previsti nella presente  direttiva  di  prevedere  negli  ordinamenti
nazionali pene per le persone  fisiche  e  sanzioni  per  le  persone
giuridiche non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di contemplare
in tali ordinamenti nazionali sanzioni amministrative e altre  misure
per le violazioni previste nel regolamento (UE)  n.  596/2014,  salvo
che gli Stati membri non abbiano deciso, conformemente al regolamento
(UE)  n.  596/2014,  di  prevedere  per  tali  violazioni  unicamente
sanzioni penali nel loro ordinamento  nazionale»  (Considerando  22).
L'opzione di fondo della direttiva 2014/57/UE, tesa a privilegiare la
risposta sanzionatoria penale, muove da  una  valutazione  di  sicuro
rilievo anche ai fini dello scrutinio del  problema  di  legittimita'
costituzionale in esame: «l'adozione di  sanzioni  amministrative  da
parte degli Stati  membri  si  e'  finora  rivelata  insufficiente  a
garantire il rispetto delle norme intese a prevenire e combattere gli
abusi di mercato» (Considerando 5). 
    5. Plurime ragioni convergono nell'individuare come principale la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 187-bis, comma  1,
TUF nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni  penali  quando  il
fatto costituisce reato» anziche' «Salvo  che  il  fatto  costituisca
reato». 
    5.1. Sostituendo la clausola che prevede il cumulo  sanzionatorio
con quella che attribuirebbe carattere sussidiario  alla  fattispecie
amministrativa, la pronuncia manipolativa invocata assicurerebbe (con
riguardo  all'abuso  di  informazioni  privilegiate,  oggetto   della
questione in esame) l'immediato adeguamento della disciplina  interna
alla direttiva 2014/57/UE, che il legislatore  europeo,  come  si  e'
visto,  ha  espressamente  orientato  ai  canoni   di   effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita'  della  risposta  sanzionatoria.  Di
conseguenza,  al  recepimento  della  nuova  disciplina  di   diritto
dell'Unione europea si accompagnerebbe  la  migliore  rispondenza  ai
predetti canoni (individuati dalla  Grande  Sezione  della  Corte  di
giustizia dell'Unione  europea  con  la  citata  sentenza  26/02/2013
Aklagarem  vs.   Akeberg   Fransson)   dell'assetto   normativa   che
scaturirebbe  dall'accoglimento  della  questione  sollevata  in  via
principale e, dunque, della  previsione  in  via  esclusiva,  per  le
principali  figure  di  abuso  di  mercato  (recte,   di   abuso   di
informazioni privilegiate), della sanzione  penale,  con  conseguente
esclusione in radice di possibili interferenze con il  principio  del
ne bis in idem. 
    Nella stessa prospettiva, puo'  osservarsi  che  i  canoni  della
dissuasivita' e della proporzionalita' troverebbero  riscontro  anche
nelle opzioni sanzionatorie del legislatore  italiano  rispetto  alle
diverse manifestazioni del fenomeno della manipolazione dei  mercati;
la disciplina penalistica di cui all'art. 185 TUF (figura affine, sul
piano  del  bene  protetto  e   della   previsione   delle   risposte
sanzionatorie rispetto all'abuso di  informazioni  privilegiate,  che
viene in rilievo nel caso di specie, sicche' la considerazione  della
complessiva configurazione della tipologia  di  illecito  di  cui  e'
espressione la prima offre valide  indicazioni  anche  in  ordine  al
secondo) si associa, infatti, a quelle, pure di impianto  penalistico
(anche se con diversi livelli della comminatoria edittale),  previste
per l'aggiotaggio comune (art. 501 cod.  pen.)  e  per  l'aggiotaggio
societario e bancario (art.  2637  cod.  civ.):  l'omogeneita'  della
previsione della sanzione penale per le diverse figure di aggiotaggio
e'  indicativa  della  valutazione  del  legislatore  interno   circa
l'adeguatezza, sul piano della prevenzione generale  e  con  riguardo
alla proporzionalita', di siffatta risposta sanzionatoria rispetto ad
illeciti sotto molteplici profili assimilabili. 
    Anche   il   canone   dell'effettivita'    risulterebbe    meglio
salvaguardato  dall'assetto  normativa  conseguente  all'accoglimento
della questione sollevata in  via  principale.  A  questo  proposito,
vengono in rilievo, sotto un primo profilo,  i  rilevanti  poteri  di
acquisizione  della  prova  e  di  tutela,  anche  attraverso  misure
cautelaci, della  sua  genuinita'  di  cui  e'  titolare  l'autorita'
giudiziaria   penale   (si   pensi   all'inclusione   dell'abuso   di
informazioni privilegiate  e  della  manipolazione  del  mercato  nel
catalogo  del  reati  per  i  quali  e'  espressamente  prevista   la
possibilita'  di  effettuare  intercettazioni  di   conversazioni   o
comunicazioni: art. 266, comma 1, lett. f),  cod.  proc.  pen.,  come
modificato dall'art. 9 della legge n. 62 del 2005), in linea,  ancora
una volta, con la direttiva 2014/57/UE, che  ha  espressamente  fatto
riferimento a metodi piu' efficaci di indagine e ad una piu' efficace
cooperazione a livello nazionale e di Stati membri (Considerando 7). 
    Piu'  in  generale,  e'  la  certezza  del   tipo   di   risposta
sanzionatoria prevista dall'ordinamento per l'abuso  di  informazioni
privilegiate che rafforzerebbe l'effettivita' della risposta  stessa:
sotto  questo  profilo,  dunque,  viene  in  rilievo   l'incongruenza
sistematica sottesa, ad avviso del Collegio, alla  soluzione  che  fa
leva sulla pronuncia manipolatoria avente ad oggetto l'art. 649  cod.
proc. pen.,  ossia  un  ordine  di  considerazioni  che  contribuisce
ulteriormente a individuare come principale la prima delle  questioni
proposte. 
    5.2.  Interrogandosi  sulla  portata  dalla  disciplina  di   cui
all'art. 649 cod. proc. pen., la giurisprudenza di  questa  Corte  ha
messo in luce la ratio composita del ne bis in idem,  per  un  verso,
«presidio al principio di ordine pubblico processuale funzionale alla
certezza delle  situazioni  giuridiche  accertate  da  una  decisione
irrevocabile» e, per altro verso, espressione di «un diritto civile e
politico dell'individuo, sicche' il divieto  deve  ritenersi  sancito
anche a  tutela  dell'interesse  della  persona,  gia'  prosciolta  o
condannata, a non essere nuovamente perseguita» (Sez. U, n. 34655 del
28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc.  Donati  ed  altro).  Per
assecondare questa ratio composita, il codice di  rito,  come  si  e'
anticipato,  appresta  una  serie  di  strumenti  preventivi  (ossia,
finalizzati a prevenire la duplicazione dei procedimenti relativi  al
medesimo fatto: la disciplina dei conflitti positivi di competenza ex
artt. 28 ss. cod. proc. pen., nonche' quella dei  contrasti  positivi
tra uffici del pubblico ministero ex art. 54-bis cod. proc.  pen.)  e
riparatori (la disciplina di cui all'art. 669 cod. proc.  pen.  e  la
stessa disciplina ex  art.  649  cod.  proc.  pen.),  tutti  affidati
all'autorita'  giudiziaria  penale  e  collocati  nel  quadro   della
disciplina  codicistica:  in  questo  quadro,  la  duplicazione   dei
procedimenti per il medesimo fatto rappresenta, per riprendere ancora
le indicazioni delle Sezioni unite Donati,  oltre  che  una  «lesione
della sfera  giuridica  dell'interessato»,  «un'evidente  distorsione
dell'attivita' giurisdizionale». 
    Ora,  svincolata  dalla  collocazione  all'interno   del   quadro
normativo delineato  dal  codice  di  rito  (e,  segnatamente,  dalla
previsione di strumenti preventivi  finalizzati  a  contrastare,  sul
nascere, la duplicazione dei procedimenti) e riferita a  procedimenti
instaurati obbligatoriamente l'uno dal  pubblico  ministero,  l'altro
dalla Consob, l'applicazione della disciplina  di  cui  all'art.  649
cod. proc. pen. nella formulazione di cui alla questione sollevata in
via subordinata rivelerebbe, ad avviso del Collegio,  un'incongruenza
sistematica: essa, infatti, rappresenterebbe non piu' il  rimedio  ad
una «distorsione dell'attivita' giurisdizionale», ossia ad un  evento
"patologico" nel quadro della disciplina del codice di  rito,  ma  lo
sbocco necessario della ineludibile instaurazione,  per  il  medesimo
fatto di abuso di informazioni privilegiate, del procedimento  penale
da parte del pubblico ministero e del procedimento amministrativo  da
parte della Consob. 
    D'altra parte, la segnalata incongruenza sistematica avrebbe,  ad
avviso di questa Corte, ricadute anche  sul  piano  dell'effettivita'
della risposta sanzionatoria: al dl la' di  qualsiasi  considerazione
circa l'evidente irragionevolezza, sul  piano  della  gestione  delle
risorse e su quello delle possibili  disparita'  di  trattamento  tra
singoli  destinatari  delle  sanzioni,   di   una   duplicazione   di
procedimenti destinata ab initio a concludersi con l'accertamento  di
una violazione del divieto di bis in  idem,  deve  rilevarsi  che  la
stessa incertezza sulla sorte dei due procedimenti avviati  (uno  dei
quali destinato, appunto, a generare la  violazione  del  ne  bis  in
idem)    sarebbe    inevitabilmente    destinata    a     riflettersi
sull'effettivita'  della  risposta  sanzionatoria,  compromessa  -  o
comunque  sensibilmente  ridimensionata  -   dalla   prospettiva   di
"azzeramento"  del  procedimento  (quello  penale,   nel   casi   che
dovrebbero risultare statisticamente piu' frequenti) ancora in  corso
al momento dell'irrevocabilita' della sanzione irrogata all'esito del
diverso procedimento. 
    5.3.  La  giurisprudenza  costituzionale   ha   avuto   modo   di
sottolineare che «il richiamo al "margine di apprezzamento" nazionale
- elaborato dalla  stessa  Corte  di  Strasburgo,  e  rilevante  come
temperamento alla rigidita' del principi formulati in sede europea  -
deve essere sempre presente nelle valutazioni di  questa  Corte,  cui
non sfugge  che  la  tutela  del  diritti  fondamentali  deve  essere
sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in
potenziale conflitto tra loro» (sent. n. 264  del  2012).  In  questa
prospettiva, la soluzione al problema di costituzionalita'  delineata
dalla  questione  proposta  in   via   principale   assicura,   nella
valutazione del Collegio, un  assetto  normativo  idoneo,  in  chiave
sistemica, ad assicurare, da un lato, la piena tutela dell'istanza di
garanzia individuale rispetto alla violazione del divieto di  bis  in
idem cosi' come configurata dalla Corte Edu con  la  sentenza  Grande
Stevens e,  dall'altro,  un  apparato  sanzionatorio  rispondente  ai
canoni di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita'  individuati
dal diritto dell'Unione europea e dalla Corte di  giustizia,  canoni,
questi, funzionali alla salvaguardia dei beni  protetti  dalle  norme
repressive dell'abuso di informazioni privilegiate poste a tutela del
mercato (in  particolare,  della  sua  integrita'  ed  efficienza)  e
dell'investitore,   ossia,   in   ultima   analisi,   dei   principio
costituzionale di tutela del risparmio (art. 47 Cost.). 
    6. Per l'ipotesi di non accoglimento della questione proposta  in
via principale, ritiene questa Corte non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  649  cod.  proc.
pen. nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della disciplina
del divieto di un secondo giudizio al  caso  in  cui  l'imputato  sia
stato giudicato, con  provvedimento  irrevocabile,  per  il  medesimo
fatto   nell'ambito   di   un   procedimento    amministrativo    per
l'applicazione di una sanzione alla quale debba  riconoscersi  natura
penale ai sensi della Cedu e dei relativi Protocolli. Nell'ipotesi in
esame, infatti, la pronuncia manipolativa  invocata  rappresenterebbe
la soluzione necessaria ad apprestare lo strumento normativa in grado
di rimuovere, nei singoli casi concreti (e non in via generale,  come
nella   prospettiva   tracciata    dalla    questione    principale),
l'incompatibilita' con il divieto convenzionale di bis  in  idem  del
regime del "doppio binario" sanzionatorio previsto dalla legislazione
italiana  per  gli  abusi  di  mercato  (e,  segnatamente,   per   la
fattispecie  di  abuso  di  informazioni  privilegiate  oggetto   del
presente giudizio). 
    In detta ipotesi, l'incongruenza sistematica sopra segnalata  non
sarebbe di ostacolo, ad avviso del Collegio,  all'accoglimento  della
questione. Viene in rilievo, in tal senso, la vicenda che ha condotto
la  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  113  del  2011,  a
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 630  cod.  proc.
pen., nella parte in cui non prevede un  diverso  caso  di  revisione
della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire
la riapertura del processo, quando  cio'  sia  necessario,  ai  sensi
dell'art. 46, par. 1, della Cedu, per  conformarsi  ad  una  sentenza
definitiva della Corte di  Strasburgo.  Occupandosi,  in  precedenza,
della medesima vicenda, sia pure con  riferimento  ad  una  questione
sollevata in termini non  sovrapponibili  a  quelli  della  questione
decisa nel 2011, il giudice  delle  leggi  aveva  messo  in  luce  la
problematicita', sui piano sistematico, dell'introduzione", nel corpo
della  disciplina  codicistica  della  revisione,  della  fattispecie
all'esame del giudice a quo: osservo',  infatti,  la  Corte  che  «il
contrasto, che legittima - e giustifica  razionalmente  -  l'istituto
della revisione (per  come  esso  e'  attualmente  disciplinato)  non
attiene  alla  difforme  valutazione  di  una   determinata   vicenda
processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale»,  ma  «ha
la  sua  ragione   d'essere   esclusivamente   nella   inconciliabile
alternativa ricostruttiva che un determinato "accadimento della vita"
- essenziale ai fini della determinazione  sulla  responsabilita'  di
una persona, in riferimento ad una certa  regiudicanda  -  puo'  aver
ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili» (sent. n.  129
del 2008).  Considerazioni  di  segno  analogo  sono  ribadite  dalla
sentenza n. 113 del 2011, laddove essa rimarca come «l'ipotesi  della
riapertura del processo collegata al vincolo  scaturente  dalla  CEDU
risulti eterogenea rispetto agii altri casi di revisione  attualmente
contemplati  dalla  norma  censurata».   Nonostante   tali   rilievi,
tuttavia, la pronuncia di accoglimento si  impone  in  quanto,  cosi'
sottolinea ancora la sentenza n. 113 del 2011, «(p)osta di  fronte  a
un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa -  tanto
piu' se attinente  a  diritti  fondamentali  -  la  Corte  e'  tenuta
comunque a porvi rimedio». 
    Sussiste, nell'ipotesi in esame,  la  medesima  esigenza  che  ha
orientato la sentenza n. 113  del  2011:  la  violazione  strutturale
messa in luce dalla Corte Edu con la sentenza Grande Stevens - il cui
«contenuto  rilevante»,  come  si  e'  visto,  e'   ravvisabile   nei
riconoscimento della natura  sostanzialmente  penale  delle  sanzioni
applicate dalla Consob  in  materia  di  abusi  di  mercato  e  nella
conseguente incompatibilita' con il principio del ne bis in  idem  di
cui all'art. 4 del Protocollo n.  7  della  disciplina  sanzionatoria
prevista dalla legislazione italiana per tali illeciti  determina  un
vulnus costituzionale attinente a un diritto fondamentale e  sanabile
attraverso la pronuncia additiva  richiesta,  che  -  fermo  restando
l'obbligo  del  legislatore  interno  di  adeguarsi  alla   direttiva
2014/57/UE nel termine  dalla  stessa  previsto  -  consentirebbe  di
rimuovere, nei singoli casi, gli effetti pregiudizievoli  conseguenti
alla violazione del divieto di bis in  idem  qualora  l'imputato  sia
stato giudicato, in via definitiva, per il medesimo fatto nell'ambito
di un procedimento amministrativo per l'applicazione di una  sanzione
alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della  normativa
convenzionale. 
    7. Pertanto, devono dichiararsi rilevanti  e  non  manifestamente
infondate, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  In
relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Cedu, le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 187-bis,  comma  1,  TUF  nella
parte in cui prevede  «Salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto
costituisce reato» anziche' «Salvo che il  fatto  costituisca  reato»
(in via principale) e dell'art. 649 cod. proc. pen.  nella  parte  in
cui non prevede l'applicabilita' della disciplina del divieto  di  un
secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia stato  giudicato,  con
provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell'ambito  di  un
procedimento amministrativo per l'applicazione di una  sanzione  alla
quale debba riconoscersi natura penale ai  sensi  della  Cedu  e  dei
relativi  Protocolli  (in  via   subordinata),   con   le   ulteriori
statuizioni indicate in dispositivo.